di Avv. Gianclaudio Festa

 

 

 

1. Inquadramento

Il diritto amministrativo è fortemente influenzato dal diritto europeo, da sempre proteso a garantire la libera circolazione dei servizi nel cosiddetto “mercato unico”.

La migliore dottrina ha evidenziato la funzione “servente” delle amministrazioni pubbliche rispetto agli interessi della collettività e l’evoluzione del sistema costituzionale, per effetto dell’articolo 117 comma 1 della Costituzione, ha visto accrescere l’importanza di valori nati nell’ambito comunitario, come quello della concorrenza, quale “contro-limite” del potere autoritativo delle pubbliche amministrazioni e substrato assiologico della “ripubblicizzazione” delle schiere dei privati che svolgono attività di interesse pubblico.

È indubbio infatti, che l’esercizio di funzioni pubbliche implichi l’assoggettamento anche dei soggetti (formalmente) privati ai principi generali dell’azione amministrativa. Al contempo la nozione stessa di Pubblica Amministrazione si è estesa tanto che autorevole dottrina ha elaborato la nozione “oggettivo-funzionale” di amministrazione con riferimento allo scopo che l’operatore, sia esso pubblico o privato, deve perseguire.

Il ricorso a forme organizzatorie di tipo privatistico, notoriamente ritenute maggiormente efficaci, efficienti ed economiche di quelle pubbliche, ha portato il legislatore nazionale sotto la spinta di quello comunitario, ad arginare la fuga del privato dal regime di diritto amministrativo sottoponendo progressivamente i soggetti privati alle norme dell’evidenza pubblica ( Cfr – Cons. St. sez. VI 28 ottobre 1998, n.1478 che allarga la nozione di amministrazione aggiudicatrice anche ai concessionari i quali sono tenuti ad esplicare attività pubblicistiche per la scelta dei propri contraenti). Tale tematica investe inevitabilmente la problematica dell’ambito di applicazione soggettivo delle norme di diritto pubblico con particolare riferimento alla disciplina sugli appalti che ruota, infatti, intorno alla nozione di amministrazione aggiudicatrice. (F. Calarco in “Appalti pubblici di lavori” il Sole 24 ore ed.pag.197, ci ricorda come la Cassazione - Sez. Un. 2 marzo 1999 n.107, abbia ritenuto una società consortile priva della qualificazione di amministrazione aggiudicatrice dell’appalto, quale quella che viene configurata dall’art 2 del Dlgs. 157/1995, non potendosi considerare neppure come ente pubblico non economico, per difetto di attribuzione dei compiti pubblici e, in particolare, per la mancanza di norme specifiche che la riguardano)…….Leggi tutto