Il nostro ordinamento penale, prima dell'introduzione dell'art. 452-quater ad opera della legge n. 68 del 2015, non conosceva una specifica fattispecie legale di disastro ambientale (1).

Esisteva (ed ancora sopravvive) nel nostro ordinamento il delitto di disastro c.d. innominato, disciplinato dagli artt. 434 e 449 c.p., che aveva determinato non poche discussioni in dottrina, attesa l’imprecisa identificazione legislativa delle condotte punibili.

Sul punto si lamentava l’inosservanza da parte del legislatore, dell'onere di chiarezza nella formulazione del precetto penale, ponendosi in luce come la norma incriminatrice non determinasse in modo adeguato né l’evento-disastro né gli ulteriori eventi di pericolo…..Leggi Tutto