La fattispecie in esame ricorre allorquando il soggetto promittente si impegna nei confronti di un altro soggetto, promissario, a far sì che un terzo soggetto assuma un’obbligazione o tenga un determinato comportamento in favore del promissario, che è dunque il beneficiario della promessa. La differenza che qui si pone rispetto al contratto a favore di terzo è evidente, se si considera che non sarà il terzo, in questo caso, a beneficiare del vantaggio o del diritto. L’istituto è, altresì, del tutto diverso dalla promessa unilaterale ex art. 1987 c.c., poiché in quel caso la prestazione oggetto della promessa dovrà essere eseguita dallo stesso promittente e non da un terzo, dunque non v’è alcuna attinenza logica e strutturale.

L’accordo in esame presenta efficacia obbligatoria soltanto tra promittente e promissario, che sono le uniche due parti del rapporto, mentre l’obbligazione o il comportamento del terzo rappresenta l’oggetto dell’accordo intercorso ed il terzo rimane del tutto estraneo alla stipulazione, come chiarito dalla Suprema Corte, secondo cui “l’art. 1381 c.c., disinteressandosi del comportamento del terzo, che rimane del tutto estraneo al contratto, rivolge la sua attenzione alla condotta del promittente, il quale risponde della sua autonoma obbligazione, qualora il terzo non si obblighi a fare o non faccia ciò che è stato dedotto nella promessa.”[1] Leggi testo