Il tema attinente alla sussistenza di un onere di forma scritta ad substantiam per l’accordo risolutivo di un contratto preliminare soggetto, a sua volta, al vincolo di forma è tutt’oggi controverso in dottrina ed in giurisprudenza, posta la carenza di specifici riferimenti normativi.

Muovendo l’analisi dalle disposizioni codicistiche che disciplinano la materia contrattuale deve anzitutto rilevarsi che dall’art. 1325 n. 4 c.c. si ricava il principio della libertà di forma della manifestazione della volontà in virtù del quale le parti, se la legge non dispone diversamente, possono scegliere la forma che prediligono per concludere un contratto.

A tal uopo l’art. 1350 c.c. sancisce l’obbligo della forma scritta a pena di nullità per tutti i contratti concernenti la costituzione, il trasferimento e la modifica dei diritti reali immobiliari.

Il contratto preliminare ex se non comporta alcuno degli effetti innanzi citati sortendo mera efficacia obbligatoria tra le parti che, infatti, sono vincolate alla conclusione del contratto definitivo. Leggi tutto