Definizione : L’art. 357, comma 1, del Codice Penale  definisce il Pubblico Ufficiale  colui che “agli effetti della legge penale, esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.

Il medesimo articolo, al comma 2, precisa che “è pubblica  la funzione amministrativa  disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi o certificativi”. Leggi testo