MASSIMA: “Va osservato che il co. 3 dell’art. 8 DPCM 40/2016 […] si limita a rendere alcune precisazioni in ordine alla procura alle liti, ovvero che “La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce: a) quando è rilasciata su documento informatico separato depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce; b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all'atto a cui si riferisce.”, senza però escludere che appunto la procura ad litem possa essere ritualmente apposta a margine dell’atto introduttivo del giudizio […]”.Il sintesi risulta essere valida e regolarmente licenziata (ai sensi del P.A.T.), la procura apposta a margine dell’atto introduttivo anziché in calce allo stesso. Leggi sentenza