MASSIMA: “[...] nella materia delle procedure di affidamento degli appalti, ove le forme di tutela sono ancor più fondate su misure preventive e cautelari e su quelle in forma specifica, è maggiormente evidente come l’interesse tutelato dall’ordinamento sia quello teso al conseguimento dell’aggiudicazione della gara e all’esecuzione del contratto, mentre, solo nel caso in cui tale interesse non possa essere soddisfatto per causa non imputabile alla parte ricorrente è possibile accedere alla tutela per equivalente monetario; e ciò al fine di evitare che la P.A. sia esposta ad una doppia remunerazione delle stesse prestazioni, sotto forma di corrispettivo all’aggiudicatario illegittimo e di risarcimento in favore del ricorrente che non si sia tempestivamente attivato esperendo i rimedi apprestati dall’ordinamento.

Ne deriva che nella materia degli appalti, la tutela risarcitoria, quale accolta nel codice del processo amministrativo all’art. 124, costituisce una misura residuale, essendo consentito il passaggio a riparazioni per equivalente solo quando l’interesse legittimo sia stato prima impiegato quale strumento di conformazione dell’attività amministrativa, ovvero quando, nonostante la sollecita attivazione dell’interessato, il contratto nelle more stipulato abbia avuto concreta esecuzione in tutto o in parte.”Leggi Sentenza