“[…] Secondo la giurisprudenza (C.d.S., Sez. IV, 8 gennaio 2013, n. 32; T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 7 giugno 2013, n. 524), lo sviamento di potere consiste nell’effettiva e comprovata divergenza fra l’atto e la sua funzione tipica, ovvero quando il potere è stato esercitato per finalità diverse da quelle enunciate dal Legislatore con la norma attributiva dello stesso e, in particolare, quando l’atto posto in essere sia stato determinato da un interesse diverso da quello pubblico. Peraltro, la censura di sviamento deve essere supportata da precisi e concordanti elementi di prova, idonei a dare conto delle divergenze dell’atto dalla sua tipica funzione istituzionale, non bastando mere supposizioni od indizi, che non si traducano nella dimostrazione dell’illegittima finalità perseguita in concreto dalla P.A.”. Leggi Sentenza