Ai sensi dell'art. 2, comma 12, legge n. 244 del 2007 è stata prevista la possibilità di creare, quale oggetto della reciproca cooperazione fra le diverse amministrazioni interessate, una struttura nuova e comune, ovvero 'l'ufficio unitario' di avvocatura, da implementare con personale distaccato dagli enti partecipanti, a cui affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ossia la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Nel caso di specie, è sta ritenuta illegittima la unidirezionale messa a disposizione, sia pure effettuata mediante articolata e successiva convenzione dei servizi dell'ufficio legale di un Comune anche ad altri enti territoriali, in base ad un dispositivo riconducibile a schemi negoziali di tipo privatistico. Leggi sentenza