CLASSIFICAZIONE: abbattimento barriere architettoniche, installazione ascensore, deroga normativa sulla sicurezza

NOTA: La pronuncia inerisce il caso della installazione di un impianto di ascensore in un fabbricato, “non in ristrutturazione” e non dotato all’origine di detto impianto. Tale intervento, nella prospettazione di parte ricorrente, si imporrebbe sia per ragioni legate alla presenza di barriere architettoniche da eliminare (in ossequio alla l. 104/1992), sia per la presenza di disabili e di persone molto anziane.

In un caso siffatto il collegio asserisce che l'eliminazione delle barriere architettoniche e la tutela delle persone con problemi di deambulazione sono interessi tutelati dalla Costituzione e dalla normativa in materia ma che, tali interessi, comunque non possano prevalere su quello alla sicurezza dell'intero edificio. Le disposizioni sulla sicurezza previste dalla normativa - nazionale e comunale - antincendio, sono infatti inderogabili e stabiliscono un minimo dimensionale (per quanto concerne, nel caso di specie, la dimensione del vano scale) con finalità di sicurezza: tutelare le possibilità di prestare soccorso e la rapida evacuazione dell'edificio,

In estrema sintesi: “La tutela della sicurezza dell'immobile e dei condomini (norme antisismiche, contro i rischi d'incendio ed infortuni) prevale sull'interesse legittimo all'abbattimento delle barriere architettoniche delle persone con difficoltà di deambulazione, come previsto tassativamente anche dall'art. 80 d.P.R. n. 380 del 2001”. Leggi sentenza

Informazioni aggiuntive