CLASSIFICAZIONE: riparto di giurisdizione, diritto soggettivo al sostegno educativo, piano educativo individualizzato, minore gravemente disabile

NOTA: In tema di sostegno agli alunni disabili, il punto di demarcazione tra i due ambiti di giurisdizione (ordinaria ed amministrativa) è dato dalla approvazione del P.E.I. (piano educativo individualizzato).

Alla luce di siffatta considerazione, spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la declaratoria della consistenza della misura di sostegno all’istruzione in una fase che precede la formalizzazione del piano educativo individualizzato e, viceversa, spetta alla cognizione giurisdizionale del giudice ordinario la valutazione sulla attuazione corretta dello stesso P.E.I..

Ciò perché, una volta completata la fase di predisposizione del piano educativo individualizzato (P.E.I.), con riferimento allo specifico studente interessato, si esaurisce l’ambito di discrezionalità tecnica dell’amministrazione scolastica, alla quale compete la valutazione delle esigenze del minore che si trova in situazione di svantaggio; con conseguente riconoscimento, in capo all’interessato, di un vero e proprio diritto soggettivo alla fruizione della misura di sostegno individuata nel P.E.I.. Consulta sentenza

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