Con la sentenza in esame, il Consiglio di Stato, in ordine alla giurisdizione del giudice amministrativo, conferma l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione, in base al quale: “non soltanto gli atti delle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi dirigenziali nelle aziende sanitarie previste dall'art. 3-sexies del d.lgs. 502/1992 (non aventi carattere di “procedura concorsuale” ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 63, comma 4, del d.lgs. 165/2001 – cfr. Cass. SS.UU., n. 9281/2016; n. 28819/2011; n. 21060/2011 – ord.), ma, a differenza di ciò che accade per le altre Amministrazioni, anche gli atti di macroorganizzazione nel settore sanitario sono atti adottati in base alla capacità ed ai poteri propri del datore di lavoro privato (cfr. Cass., SS.UU., n. 15304/2014; n. 17783/2013; n. 2031/2008 – ord.) rispetto ai quali è quindi esclusa la giurisdizione del giudice amministrativo”. Leggi sentenza