Ai sensi dell’art. 16, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, il contributo afferente al permesso di costruire, commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, è determinato e liquidato all’atto del rilascio del titolo edilizio, onde non può ammettersi, in mancanza dell’inserimento nel permesso di costruire di una clausola che ne riservi la rideterminazione, che l’Amministrazione comunale possa, in epoca successiva, e a distanza di alcuni anni, in relazione all’aggiornamento delle sue componenti, provvedere ad una nuova liquidazione, richiedendo somme a conguaglio, atteso che la riliquidazione può consentirsi solo quando vi sia rilascio di nuovo titolo edilizio in relazione alla scadenza dell’efficacia temporale del precedente e per il completamento con mutamento di destinazione d’uso delle opere assentite in origine”... Leggi sentenza