Con la sentenza de qua, il Collegio  ribadisce  il divieto per il giudice di pervenire, nell'esercizio del potere discrezionale di regolamentazione delle spese, a un risultato ultimo che remuneri l'opera del difensore, al netto delle spese vive, con una somma che in termini assoluti risulti praticamente simbolica, e come tale non consona al decoro professionale che l'art. 2233 cod. civ. , comma 2, pure impone di considerare (sul principio v. Cass. civ. , sez. VI, n. 25804 del 2015), sicché la statuizione di primo grado relativa alle spese dev’essere corretta. Leggi sentenza