La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, in coerenza con quella della Corte di Giustizia dell’Unione europea (sin dalla sentenza C-119/06 del 29 novembre 2007), ammette alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche gli enti senza fini di lucro, tra i quali le associazioni riconosciute (tra le più recenti: Cons. Stato, sez. III, 15 gennaio 2016 n. 116; sez. III, 17 novembre 2015 n. 5299; sez. III, 27 luglio 2015 n. 3685; sez. III, 15 aprile 2013 n. 2056; sez.VI, 23 gennaio 2013 n. 387).

Ai fini del diritto comunitario, infatti, la nozione di “imprenditore” (di cui all’art. 34, comma 1, lett. f-bis) d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163) prescinde dalla veste formale con la quale l’impresa è esercitata rilevando esclusivamente l’attività di offerta di beni e servizi sul mercato.

3.2. In questa ricostruzione il carattere marginale o prevalente dell’attività imprenditoriale rispetto alle altre attività svolte dall’ente non ha rilievo, non potendo incidere sulla nozione di imprenditore.

3.3. Invero, il requisito della marginalità è stato richiamato da più precedenti di questo Consiglio di Stato, in riferimento all’art. 5 l. 11 agosto 1991 n. 266 (Legge quadro sul volontariato) che, nel descrivere la fonte delle risorse economiche delle ONLUS, riferisce anche delle “entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali”. Il riferimento dimostrava che anche nell’ordinamento interno è consentito ad associazioni di volontariato di svolgere attività di impresa, ma non individuava un ulteriore requisito – quello della marginalità dell’attività di impresa rispetto alle attività non lucrative - previsto dalla legge per la partecipazione alle procedure di affidamento degli enti senza fini di lucro. Simile soluzione sarebbe stata contro il diritto comunitario.

3.4. In conclusione, la Lega nazionale per la difesa del cane – sezione di Ferrara, associazione riconosciuta (e, essendo iscritta al registro nazionale del volontariato, anche associazione di volontariato), che offre servizi sul mercato, ben può partecipare a procedure di affidamento di servizi pubblici, come, nel caso di specie, il servizio di cattura, custodia e mantenimento dei cani randagi. Leggi sentenza