Il collegio con la sentenza in epigrafe  chiarisce che: “istituto della perenzione ha una “doppia anima”, quella privatistica, legata alla constatazione di una tacita rinuncia agli atti del giudizio, e quella pubblicistica, la cui ratio è individuabile nell’esigenza di definizione delle controversie che vedano coinvolta la pubblica amministrazione nell’esercizio di poteri amministrativi. Di talché, tale causa di estinzione del giudizio risponde ad un superiore interesse pubblico alla definizione delle situazioni giuridiche inerenti l’esercizio del potere amministrativo entro termini ragionevoli (cfr., sul tema, Cons. Stato, V, n. 3564 del 2014).In definitiva, il regime della perenzione è funzionale alla rapida definizione del giudizio, in ossequio al principio costituzionale di ragionevole durata del processo”. Leggi sentenza