Sulla questione il Tar Lecce non  accoglie l’istanza, proposta da un Comune, di sospensione della determina di una Asl nella parte in cui, per far fronte all’emergenza Covid-19 ed avere maggiore disponibilità di posti letto, ha disposto che non siano effettuati ricoveri nei reparti di Chirurgia Generale e Ortopedia e Traumatologia di un Presidio ospedaliero e che la relativa attività sia trasferita presso altro Presidio ospedaliero, non essendo configurabile  un danno grave e irreparabile tale da non consentire la dilazione fino alla prima camera di consiglio utile  per la trattazione collegiale della domanda cautelare. Leggi sentenza