Non può essere accolta l’istanza di sospensione cautelare monocratica del rigetto dell’istanza di ammissione alle agevolazioni disposte con ordinanza 23 marzo 2020, n. 4 del commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica (incentivo alla produzione e alla fornitura di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale),  e ciò sia perchè il danno paventato ha natura patrimoniale e appare comunque ristorabile anche a seguito della delibazione collegiale della domanda cautelare, sia perchè, nella prospettiva del bilanciamento degli interessi propria della fase cautelare monocratica del giudizio, appare prevalente la necessità di garantire il pieno ed immediato perseguimento delle finalità di interesse generale cui la procedura di agevolazioni finanziarie in questione è preordinata. Leggi sentenza