E’ illegittima l’ordinanza contingibile e urgente con la quale è stata disposta la sospensione delle attività didattiche delle scuole dell’infanzia, delle primarie e delle secondarie di primo grado, sia pubbliche che private, ricadenti nel territorio del Comune, nel caso in cui non siano stati riscontrati focolai di infezione negli istituti scolastici con sede nel territorio del Comune, né un’incidenza del contagio nella popolazione locale, o un incremento dello stesso, maggiore della media nazionale. Leggi sentenza