La sola partecipazione alla gara non è sufficiente per attribuire la legittimazione al ricorso. Ciò è possibile perchè la situazione legittimante costituita dall'intervento nel procedimento selettivo deriva da una qualificazione di carattere normativo, che postula il positivo esito del sindacato sulla ritualità della ammissione del soggetto ricorrente alla procedura selettiva. Pertanto, la definitiva esclusione o l'accertamento della illegittimità della partecipazione alla gara impedisce di assegnare al concorrente la titolarità di una situazione sostanziale che lo abiliti ad impugnare gli esiti della procedura selettiva.

 

Fonte: www.gazzettaamministrativa.it

ALLEGATO