Concorsi a pubblici impieghi - Procedimento di concorso – Graduatoria e scorrimento - Copertura finanziaria - Riduzione numero dei posti per contenimento della spesa pubblica - Legittimità. Consiglio di Stato, sez. IV, 03/01/2017,  n. 3

Nei concorsi pubblici, l'obbligo per la Pubblica amministrazione di rispettare il principio di inderogabilità della copertura finanziaria rappresenta ragionevole e legittimo presupposto per l’esercizio della facoltà, attribuita dal bando di concorso alla Pubblica amministrazione stessa, di modificare il numero dei posti banditi per sopravvenute esigenze funzionali o limiti di bilancio e contenimento della spesa pubblica. Alla luce di quanto sin qui enucleato, non è configurabile alcuna aspettativa tutelabile rispetto al mantenimento del numero dei posti messi a concorso ab origine. Leggi Sentenza