E’ costituzionalmente illegittima la legge regionale che, nel porre una disciplina sulla pianificazione urbanistica dei luoghi di culto, impone requisiti differenziati e più stringenti per la programmazione e la realizzazione di luoghi di culto delle sole confessioni per le quali non sia stata stipulata e approvata con legge un'intesa ai sensi dell'art. 8, terzo comma, Cost. Una disciplina di tal fatta incide in senso troppo restrittivo sull’effettivo esercizio della libertà di religione garantita dagli artt. 8, primo comma, e 19 Cost. Leggi sentenza