La Consulta ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale con cui il Tribunale di Viterbo aveva paventato la contrarietà rispetto agli artt. 1, 2, 3, 4 e 36 della Costituzione dell’art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui tale disposizione normativa non prevede l’impignorabilità assoluta di quella parte della retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita.  Leggi sentenza