La Consulta ha dichiarato infondata la censura di illegittimità costituzionale dell'art. 311, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, nella parte in cui attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (e per esso allo Stato) la legittimazione all'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno ambientale, escludendo la legittimazione concorrente o sostitutiva della Regione e degli Enti locali sul cui territorio si è verificato il danno.

A fondamento della decisione, è stato anzitutto osservato che la riserva allo Stato del potere di agire per il risarcimento del danno ambientale è pienamente giustificata dall’esigenza di garantire l’unitarietà della gestione del bene “ambiente”.

Peraltro, sotto diverso profilo, non v’è dubbio che la normativa speciale sul danno ambientale si affianca alla disciplina generale del danno posta dal codice civile, sussistendo dunque la legittimazione degli Enti territoriali a costituirsi parte civile nel processo per reati che abbiano cagionato pregiudizi all’ambiente al fine di ottenere il risarcimento, non del danno all’ambiente come interesse pubblico, bensì (al pari di ogni persona singola od associata) dei danni direttamente subiti. Leggi sentenza