La Sezione ritiene di dovere con riguardo alla sentenza n. 408/2011 rideterminare la misura del danno per cui è condanna, riducendogli importidel 43%, in considerazione che il danno deriva dall’avere il Policlinico corrisposto al dottor M. retribuzioni superiori a quelle dovute; ma che la stessa retribuzione è assoggettata ad imposta IRPEF e, pertanto, nel caso di specie, si deve tener conto – dato l’importo della retribuzione erogata – dell’aliquota marginale del 43 per cento, già corrisposta all’Erario pubblico.

ALLEGATO

Fonte:wwwrespamm.it