Dalle richieste formulate nella citazione introduttiva il danno in contestazione è solo quello, di natura patrimoniale, derivante dall’esecuzione del contratto in violazione delle norme progettuali e di capitolato e non certo il danno ambientale. In tali termini è stata formulata la richiesta risarcitoria ed è seguita la condanna in primo grado, ponendo a fondamento della stessa l’esecuzione dell’opera in totale difformità dalle prescrizioni contrattuali. La circostanza, poi, che questa difformità fosse talmente macroscopica da alterare le caratteristiche estetiche del sito ed integrare il reato di danneggiamento, è un quid pluris.

ALLEGATO

Fonte:www.respamm.it