IL danno da c.d. "disservizio" non può che discendere da un accertamento in concreto del danno al patrimonio dell’Amministrazione e non essere ricondotto, in via automatica, al mero illecito. Ne deriva che non ad ogni violazione degli obblighi di servizio e, quindi, ad ogni inesatta prestazione lavorativa corrisponda automaticamente un nocumento patrimoniale ed un danno da risarcire.

Fonte:www.respamm.it

ALLEGATO