Il collaudo risultava illegittimo, e la sua sottoscrizione da parte dei collaudatori, (nell’esercizio delle proprie funzioni) costituisce condotta antigiuridica e colpevole, dato che violava gli specifici doveri dei collaudatori di verificare non solo la realizzazione delle strutture a regola d’arte, ma più in generale il rispetto del contratto di appalto (art. 91 R.D. 350/1895 e succ. modd.) e quindi (nella concreta fattispecie), la concreta funzionalità dell’opera appaltata (ai sensi dell’art. 7 della legge n. 584 del 1977).

ALLEGATO