Per aversi danno risarcibile come conseguenza di un fatto criminoso deve realizzarsi una aggressione all’immagine dell’Ente tale da superare la cd. “soglia minima” della lesione del bene tutelato; in caso contrario si rischierebbe di risarcire la mera violazione dei soli doveri di servizio, non assistita da alcuna deminutio patrimonii in tal modo trasformando, di fatto, il danno all’immagine in una pena accessoria a quella principale. La lesione dell’immagine, quindi, deve rilevare come negativo riflesso del comportamento antidoveroso (e doloso) del soggetto incardinato nella struttura della P.A. che deteriora ed offusca l’immagine dell’amministrazione pubblica la quale, per definizione, deve possedere, diffondere e difendere valori di onestà, correttezza, trasparenza e legalità ed affidabilità. Ciò premesso, secondo comune esperienza la diffusione a mezzo stampa della notizia del comportamento illecito, pur essendo solo uno degli elementi qualificanti la fattispecie di danno, è elemento essenziale per il perfezionamento di quel deterioramento del rapporto di fiducia tra cittadini e istituzione pubblica atto a realizzare, quale conseguenza immediata e diretta, la lesione dell’immagine e del prestigio dell’ente pubblico di cui si chiede il ristoro[Fattispecie in cui un agente di polizia era stato condannato in sede penale per avere venduto toner della Questura su Ebay].

 Fonte: SOLE 24 ORE;www.civica srl

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