Nessuna prassi
, per quanto radicata nel tempo, può giustificare il perpetrarsi, da parte del convenuto, della violazione degli obblighi inerenti alla corretta rendicontazione dell’impiego di denaro pubblico.

Ciò premesso il mantenimento di una prassi illegittima può addirittura costituire un elemento di aggravio della responsabilità erariale, ove la posizione di particolare rilievo del soggetto agente avrebbe potuto consentire di porre rimedio o comunque modificare una situazione foriera di pregiudizio per le finanze pubbliche.

Fonte: www.respamm.it

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