Deve, infatti, riconoscersi che il giudizio di responsabilità amministrativa non ha solo la funzione di procurare all’amministrazione danneggiata un titolo esecutivo che le consenta di ripristinare, a carico di un determinato soggetto, il patrimonio leso, bensì anche quella di accertare o escludere la responsabilità (sia essa contrattuale o extracontrattuale) di un determinato soggetto nella gestione delle risorse pubbliche, con la triplice finalità di eventualmente sanzionarne il comportamento mediante le regole proprie della responsabilità amministrativa, di offrire alla pubblica amministrazione, nel suo complesso, elementi di valutazione di quel determinato soggetto nell’ambito degli ulteriori rapporti presenti o futuri con quest’ultimo intercorrenti e, infine, di produrre tutti quegli effetti, anche di status, che l’ordinamento eventualmente preveda come direttamente connessi ad un pronuncia di responsabilità amministrativa. In tale più ampia accezione delle finalità dell’azione del Pubblico ministero contabile, può affermarsi allora che sussiste un interesse ad agire dello stesso, nella misura in cui una pronuncia di questo giudice può assicurare una tutela degli interessi dell’amministrazione più ampia di quella di carattere meramente economico[Fattispecie, relativa alla presunta malversazione di contributi pubblici, in cui l’Amministrazione già disponeva di un titolo esecutivo avendo revocato il precedente provvedimento di concessione del contributo].

Fonte: respamm.it

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