In ipotesi di fatti dannosi integranti determinate fattispecie di reato la giurisprudenza della Corte dei conti ha avuto già modo di chiarire che “l'occultamento doloso del danno deve ritenersi sussistente in re ipsa, pertanto la prescrizione dell'azione di risarcimento del danno erariale decorre dal momento della loro scoperta”. Ciò premesso, la disposizione di cui al comma 2 dell’art. 1 L. n. 20/1994 non precisa se la “scoperta“, da intendersi nel senso non di mera conoscibilità soggettiva ma di effettiva conoscenza, debba avvenire da parte del Procuratore regionale oppure da parte dell’amministrazione che ha subito il danno, ma è agevole ritenere che la “scoperta“ del fatto dannoso assume in ogni caso rilievo determinante chiunque sia - l’amministrazione lesa ovvero il titolare della azione pubblica - ad averne, per primo, cognizione, e qualunque sia il mezzo di reale conoscenza.

Fonte:www.respamm.it

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