Secondo il pacifico indirizzo ermeneutico espresso dalla II Sezione di appello (ex multis, decreti nn. 85/2013, 87/2013, 88/2013, 96/2013), il tenore letterale contenuto nel comma 231 dell’art.1 della l.n.266/2005 ai “fatti commessi”, (diverso da quella di “fatto dannoso” contenuta nell’art. 1 della l.n.20/1994) al fine di delimitare l’ambito di applicabilità dei benefici ivi previsti (ovvero a quelli antecedenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, 31 dicembre 2005), va interpretato in termini di mera commissione della condotta contra ius, mentre l’evento dannoso causalmente derivatone può essersi verificato anche successivamente a tale data. Tale orientamento resta fermo anche a seguito della disposizione introdotta dall’art. 14 del decreto-legge n.102/2013, convertito, con modificazioni, nella n.124/2013 (poi modificata dall’art.2, comma 8, del decreto-legge n.120/2013, convertito in legge n.137/2013), atteso che detta disposizione, nell’estendere l’ambito applicativo della legge n.266/2005 ai “fatti avvenuti anche solo in parte anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge, indipendentemente dalla data dell’evento dannoso”, ha sostanzialmente confermato il suddetto indirizzo ermeneutico.

 Fonte:www.respamm.it

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