In difformità dal più recente orientamento della Corte di Cassazione va ribadito l’attività economica di una società in mano pubblica – anche laddove non riconducibile al modello dell’in house providing - non è mai, per definizione, tesa al mero lucro e, dunque, il danno derivante da una non corretta gestione delle relative risorse (anch’esse pubbliche) non è mai ex se (soltanto) il danno alla partecipazione societaria ma (anche) la diminuita capacità satisfattoria dell’interesse generale che dietro la perdita economica si può percepire. Il predetto interesse generale, se da un lato giustifica l’intervento del “pubblico” in settori altrimenti riservati nell’iniziativa economica privata, dall’altro legittima l’iniziativa del PM contabile, finalizzata a perseguire le condotte illecite dei soggetti che gestiscono, a qualunque titolo, denaro pubblico, distogliendolo dalla finalità generale che intimamente lo connota.

Fonte: www.respamm.it

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