L’appaltatore non può essere considerato beneficiario di fondi pubblici da “gestire” o “finalizzare”, cioè di fondi pubblici da impiegare nell'ambito di un “programma” di rilievo pubblicistico impostogli dall'amministrazione, secondo uno schema pubblicistico-contabile. Nella fattispecie si trattava di una società privata operante quale semplice aggiudicataria di una gara d'appalto per l'esecuzione di lavori commissionati dalla pubblica amministrazione e, quindi, di una impresa legata all'amministrazione non da un rapporto “di servizio” o “di gestione”, quanto da un singolo rapporto contrattuale di appalto, regolato dal diritto privato, nell'ambito del quale le controversie relative ai vizi dell'opera, ai danni conseguenti a condotte civilmente o penalmente illecite e in genere ad ogni inadempimento appartengono alla cognizione del Giudice ordinario.

Fonte:www.respamm.it

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