Non è affatto consentita, in base alla normativa sulla formazione professionale vigente nella Regione Siciliana, l’ammissione al finanziamento integrativo dei maggiori costi - a prescindere dalle causali che li hanno determinati – sostenuti dall’ente di formazione nell’ambito di un’attività autorizzata e dallo stesso ente di formazione richiesta ed accettata. In particolare, le integrazioni di finanziamento assentite al di fuori delle normali procedure previste dalla normativa di legge non si appalesano legittime neppure se con esse siano finanziate maggiori spese per i costi retributivi del personale asseritamente sostenute dagli enti di formazione. Di conseguenza, atteso che i finanziamenti integrativi costituiscono un esborso ingiustificato e, come tale, dannoso per l’Amministrazione che ne ha sopportato l’onere, sembra plausibile ritenere che la responsabilità per il mancato rispetto del principio di non incrementabilità del finanziamento gravi sugli organi competenti della Regione, che avrebbero dovuto vigilare in modo da evitare che tale principio fosse disatteso dagli enti di formazione.

Fonte:www.respamm.it

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