I sindaci sono sicuramente soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti in quanto il danno si ritiene realizzato nei confronti degli enti con cui sono in rapporto di servizio ed esso consiste nell'avere sostenuto - a mezzo di una occulta distribuzione di utili da parte della società di cui il Comune era proprietario e da essi propiziata e caldeggiata in favore di una manifestazione sportiva - spese non consentite in quanto in contrasto con le norme ed i limiti posti dal patto di stabilità. L'Amministratore delegato della società è anch'esso sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti in quanto, come si è dimostrato, stipulando il contratto e consentendo le relative spese, si è posto anch'egli in rapporto di servizio con i Comuni proprietari e ha concorso alla formazione del danno attingendo le somme dalla società di cui era amministratore a mezzo di un'occulta erogazione di utili al Comune - che era interessato all'erogazione - rendendo possibile il danno sia nei confronti della società - che per tale danno potrà adire il giudice civile - sia nei confronti del Comune per aver reso possibile il superamento dei predetti limiti propri dell’ente locale [Fattispecie in cui i sindaci di due Comuni, al fine di eludere le rispettive norme regolamentari in materia di contributi e statali in materia di limiti di spesa pubblica, utilizzavano una società interamente partecipata, ed attiva nel mercato energetico, per erogare contributi in favore di una manifestazione sportiva sotto le mentite spoglie di un costo societario per un contratto di sponsorizzazione, peraltro ad un prezzo esorbitante rispetto alla prassi societaria e al reale valore delle controprestazioni effettivamente rese].

 Fonte:www.respamm.it

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