Con la sentenza n. 142/2014 la Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana della Corte dei Conti afferma che una volta che sia stata riscontrata la sussistenza dell’impegno di spesa e la regolarità dell’atto di liquidazione, nessuna norma autorizza il responsabile del Servizio Finanziario ad omettere, per qualsiasi altro motivo, la predisposizione e/o l’invio del mandato di pagamento alla Tesoreria.  Leggi sentenza

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