reati contro la pa – Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Lombardia, sent. N. 17 de l 23/01/2013

 

Subito al via i primi contrasti giurisprudenziali sul “nuovo” danno all’immagine.

Sono bastate due sentenze per pervenire a due decisioni opposte circa, ad esempio, l’immediata applicabilità del nuovo art. 1, comma 1-sexies, introdotto dalla c.d. legge anticorruzione n. 190/2012. Mentre la Sezione giurisdizionale Puglia, sent. n. 1748 del 20/12/2012, ne ha fatto applicazione immediata, la Sezione lombarda ne ha escluso l’applicabilità trattandosi, a suo dire, di norma di diritto sostanziale entrata in vigore in epoca successiva alla commissione dell’illecito. Da notare come pure sulla natura della norma sorgano prime perplessità, atteso che secondo la tesi del pubblico ministero, respinta in sentenza, il comma 1-sexies avrebbe impresso natura sanzionatoria al danno all’immagine.

FONTE: sito www.respamm.it

Sent. n. 17/2013

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LOMBARDIA

 

composta dai Magistrati:

Claudio GALTIERI Presidente

Antonio Marco CANU Consigliere relatore

Eugenio MUSUMECI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio di responsabilità n. 27376, instaurato ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Lombardia nei confronti di

Ernesto LOMBARDO, nato a Mesoraca (Crotone) il 16.06.1977 e residente a Mesoraca in Contrada Franco n. 3/A, C.F. LMB RST 77H16 F157S.

Visto l’atto di citazione del 19 marzo 2012, iscritto al n. 27376 del registro di Segreteria, e gli atti tutti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 12 dicembre 2012, il relatore Consigliere Antonio Marco CANU e il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi D’ANGELO. Non costituito né comparso il convenuto.

FATTO

Il Procuratore regionale della Corte dei Conti per la Regione Lombardia ha promosso azione di responsabilità nei confronti del sig. Ernesto LOMBARDO, ex agente di polizia locale del Comune di Azzano San Paolo.

Espone l'attore che al LOMBARDO - con sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Bergamo (G.I.P. Dott. A. VITI) in data 05.07.2007, divenuta irrevocabile il 02.10.2007 - è stata applicata ex art. 444 c.p.p. la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione (con beneficio della sospensione condizionale) quale imputato “1) del delitto p. e p. dall’art. 317 c.p., perché quale agente della Polizia Locale di Azzano San Paolo, abusando della sua qualità di pubblico ufficiale competente in materia di contestazioni di violazioni al codice della strada, nell’effettuazione di un servizio di controllo della velocità dei mezzi in transito sulla via Cremasca, accertava a mezzo telelaser il superamento dei limiti massimi di velocità da parte di Silvia PAGANINI, conducente di un automezzo, trasgreditrice che induceva a corrispondergli brevi manu l’importo della sanzione amministrativa nella misura di euro 143, secondo la non più prescritta procedura della conciliazione, con la promessa di evitarle in tal modo la prescritta decurtazione dei punti sulla patente; in Azzano San Paolo l’11.07.2006; 2) del delitto p. e p. dall’art. 490 c.p., in relazione all’art 476 c.p., perché sopprimeva il verbale di accertamento della violazione al codice della strada di cui al capo precedente; in luogo imprecisato, l’11.07.2006”.

I reati contestati sono stati riconosciuti dal LOMBARDO che ha reso in proposito una confessione e ha presentato le proprie dimissioni dall'impiego, accettate dal Comune.

Ad avviso dell'attore (che ha notificato al presunto responsabile l'invito a dedurre, al quale l'interessato non ha controdedotto), dalla vicenda sarebbe scaturito un danno all'immagine dell'ente di appartenenza del LOMBARDO, quantificato in via necessariamente equitativa in euro 1.473,00, corrispondenti ad una mensilità di stipendio (nella misura prevista dal CCNL per il biennio economico 2006-2007) oltre a interessi, rivalutazioni e spese di giudizio ovvero la diversa somma, anche maggiore, ritenuta dovuta dalla Sezione.

Il Pubblico ministero ha tenuto conto, al riguardo, della “sporadicità” del fatto illecito e della modesta somma incamerata dal LOMBARDO per effetto dell’attività delittuosa (euro 143,00).

L’atto di citazione è stato notificato al convenuto nel luogo di residenza unitamente a copia della determinazione presidenziale emessa ai sensi degli artt. 55 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e 49 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038. Nel termine assegnato il convenuto non si è costituito né ha reso la dichiarazione di accettazione dell’addebito.

Nell’udienza del 12 dicembre 2012, fissata per la discussione della causa, il rappresentante del Pubblico ministero ha integralmente confermato le conclusioni assunte in citazione. Il requirente ha espresso l’avviso che la recente normativa cd. anticorruzione (la quale ha previsto che il danno all’immagine sia posto a carico del responsabile in misura pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente) non possa trovare applicazione nel presente giudizio in quanto entrata in vigore in epoca successiva ai fatti.

Peraltro, seguendo una certa interpretazione, la norma in questione avrebbe mutato la natura della responsabilità per danno all’immagine da risarcitoria a sanzionatoria, il che rafforzerebbe la tesi della sua non applicabilità in via retroattiva.

DIRITTO

La domanda è fondata e da accogliere.

Va intanto premesso che la fattispecie in esame rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 17, comma 30-ter del D.L. 1-7-2009, n. 78 (cd. lodo Bernardo), come interpretato dalla prevalente giurisprudenza, poiché il convenuto ha commesso un reato di concussione per il quale gli è stata applicata una sanzione penale con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., passata in giudicato.

Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte si è orientata nel senso di ritenere assimilabile alla sentenza irrevocabile di condanna di cui all’art. 7 della l. 27-3-2001 n. 97 (come richiamato dall’art. 17, comma 30 ter citato) la sentenza cd. di patteggiamento (in tal senso v. Sezione 2^ di appello, n. 206 del 09/05/2011, alle cui motivazioni si fa integrale rinvio, nonché Sezione giurisdizionale Trento, n. 67 del 29/12/2009; Sezione giurisdizionale Lombardia, n. 31 del 27/01/2012).

Nel merito, i fatti contestati sono da considerare incontrovertibilmente accertati a esito delle indagini e del procedimento penale, come risulta dalla sentenza emessa ex art. 444 c.p.p., dalle dichiarazioni delle persone informate dei fatti (in primo luogo quella della persona concussa) e, infine, dalle stesse ammissioni dell’imputato.

Quanto al fatto che dalla condotta illecita del convenuto sia derivato all’amministrazione di appartenenza un danno all’immagine, deve ritenersi che la vicenda, pur se, per quanto consta, non sia stata oggetto di diffusione sui mezzi di comunicazione, abbia comunque avuto una qualche rilevanza esterna, sia nei confronti della persona concussa e dei suoi familiari, sia nei riguardi del personale di polizia giudiziaria e dell’amministrazione della giustizia che ha partecipato al procedimento penale.

In ordine alla gravità di tale lesione, va considerato che il reato di concussione è, in generale, uno dei reati contro la P.A. più gravi che un pubblico ufficiale possa commettere, perché oltre a sfruttare illecitamente le funzioni pubbliche svolte, il reo esercita una costrizione, più o meno intensa, sul soggetto passivo, che finisce per essere posto in una condizione di sudditanza. Si altera così profondamente il rapporto che, in un Paese civile, deve intercorrere tra la P.A. e il cittadino.

Anche l’importo modesto della somma estorta al privato concorre ad aggravare l’entità del danno, perché rende esplicito il basso valore attribuito dal dipendente alla funzione pubblica da lui svolta.

Per altro verso, va però tenuto nel debito conto il fatto che il convenuto non ricopriva incarichi apicali e che, come detto, la diffusione della vicenda è stata circoscritta.

Il bilanciamento di tali opposti fattori di determinazione della gravità del danno arrecato all’ente inducono la Sezione a ritenere equa la condanna del LOMBARDO al pagamento della somma richiesta dall’attore (euro 1.473,00), comprensiva però di rivalutazione monetaria e interessi legali, in difformità dalle conclusioni formulate dal Procuratore regionale (il quale peraltro, a pag. 10 della citazione, aveva invece formulato l’avviso che la somma in questione dovesse essere comprensiva di rivalutazione, interessi e spese di giudizio).

Al riguardo, la Sezione ritiene di condividere quanto affermato dal Procuratore regionale in dibattimento circa la non applicabilità nella fattispecie dell’art. 1, comma 1-sexies della legge n. 20/1994, aggiunto dall’art. 1, comma 62 della legge 06/11/2012, n. 190, a tenore del quale “nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente”, trattandosi di norma di diritto sostanziale entrata in vigore in epoca successiva alla commissione dell’illecito. E ciò pur se non appare altrettanto condivisibile l’opinione, cui lo stesso Pubblico ministero ha fatto cenno, circa la presunta mutazione che la norma citata avrebbe impresso alla responsabilità in questione.

Infatti, non solo il legislatore persiste nel definire quello all’immagine come un danno, ma anche ammette che la misura dello stesso, pur presuntivamente quantificabile come indicato nella norma, possa essere oggetto di prova contraria. Il che appare incompatibile con una presunta natura sanzionatoria della norma medesima.

La condanna alle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, definitivamente pronunciando, condanna Ernesto LOMBARDO al pagamento, in favore del Comune di Azzano San Paolo, della somma di euro 1.473,00 (diconsi euro millequattrocentosettantatre e zero centesimi) comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi legali.

Condanna Ernesto LOMBARDO al pagamento delle spese del giudizio, che sino alla presente sentenza si liquidano in euro

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2012.

 

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