La quantificazione del danno all’immaginedella PA deve essere effettuata in via equitativa, ex art. 1226 c.c., tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e dei parametri sia oggettivi quali:
· La natura del fatto;
· Le modalità di perpetrazione dell’evento pregiudizievole;
· L’ eventuale reiterazione dello stesso;
· L’entità dell’arricchimento;
Che di natura soggettiva e sociale quali;
· Il ruolo rivestito dal pubblico dipendente nell’ambito della Pubblica Amministrazione;
· Il clamor fori generato dalla diffusione e amplificazione della notizia a livello locale e nazionale.