Ai sensi dell’art. 2087 c.c., grava sul datore di lavoro l’obbligo di tutelare l'integrità psico-fisica dei dipendenti mediante l'adozione di misure non solo di tipo igienico - sanitario o antinfortunistico, ma altresì atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori in relazione ad attività anche non collegate direttamente all’attività lavorativa, come le aggressioni conseguenti all'attività criminosa di terzi. Leggi sentenza