Il Tar Bologna chiarisce che: “ sebbene l’art. 5 l. 381/91 preveda la possibilità per gli enti pubblici, anche economici, e per le società di capitali a partecipazione pubblica di derogare alla disciplina prevista per i contratti della pubblica amministrazione stipulando convenzioni con le cooperative che svolgono attività agricole, industriali, commerciali o di servizi per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli sociosanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate>> la normativa, nella parte in cui prescrive che debba trattarsi di appalti di fornitura e servizi, implica che le prestazioni siano rivolte all’Amministrazione <<per soddisfare una sua specifica esigenza al fine di ottenere, quale corrispettivo, il pagamento di una determinata somma e non fa riferimento all’affidamento di servizi pubblici locali quale quello in esame>>. Leggi sentenza