Con la pronuncia in epigrafe, i giudici del Tar Abruzzo sostengono che: “ l'accesso alle informazioni ambientali è del tutto svincolato da motivazioni precise e dalla dimostrazione dell'interesse del singolo, poiché l'informazione ambientale consente, a “chiunque ne faccia richiesta”, di accedere ad atti o provvedimenti che possano incidere sull'ambiente - quale bene giuridico protetto dall'ordinamento - con l'unico limite delle richieste "estremamente generiche". Leggi sentenza