Il Tar Veneto accogliendo il ricorso, avverso una deliberazione della Giunta comunale con cui veniva disposta la sottoposizione degli Uffici legali dell’Ente alle direttive di altri Uffici di gestione amministrativa del medesimo Soggetto pubblico, evidenzia la necessità che: “ le Avvocature degli Enti pubblici debbano essere costituite in un apposito ufficio dotato di adeguata stabilità ed autonomia organizzativa, nonché distinzione dagli altri uffici di gestione amministrativa, al quale devono essere preposti avvocati addetti in via esclusiva alle cause e agli affari legali con esclusione dello svolgimento di attività di gestione”. Leggi sentenza