La clausola contenuta nella lettera d’invito che prescrive di inserire nel plico della documentazione amministrativa la “copia della presente lettera di invito ricevuta a mezzo fax e firmata per accettazione” si pone in contrasto con la inequivoca disposizione del comma 1bis dell’art.46 d.lgs. n. 163/2006, che – a seguito della novella di cui all’art.4, comma 2 lett. d) n.2, d.l. n.70/2011 – ha sancito la tassatività delle cause di esclusione dalle gara d’appalto. L’adempimento imposto ai concorrenti dalla clausola citata, riveste carattere meramente formale e non risponde alle quelle esigenze di segretezza e di certezza della provenienza delle offerte che, sole, nella ratio legislativa del richiamato art.46, comma 1 bis d.lgs. n. 163/2006, consentono alla stazione appaltante di irrogare la sanzione espulsiva. Leggi sentenza