NOTA: In relazione alla asserita (e rilevata in ricorso) illegittimità costituzionale della normativa che prevede la sanzione della consegna di rigore in quanto attributiva – all’autorità amministrativa - dell’irrogazione di una sanzione disciplinare che comporta la restrizione della libertà personale, il Collegio, aderendo ad un orientamento giurisprudenziale già in essere, ribadisce come: “In tema di provvedimenti disciplinari a carico del personale militare non esiste alcun contrasto fra la normativa europea e quella nazionale sotto il profilo che quest'ultima prevede la sanzione della consegna di rigore, ritenuta limitativa della libertà personale e quindi illegittima in quanto adottabile da autorità amministrativa, cui non sono attribuite poteri di tale genere; ed invero la sanzione della consegna di rigore non ha il ritenuto carattere di limite alla libertà personale, in quanto se è vero che l'art. 1358 … d.lg. 15 marzo 2010 n. 66 … impone «di rimanere, fino al massimo di quindici giorni, in apposito spazio dell'ambiente militare -in caserma o a bordo di navi- o nel proprio alloggio», è del pari vero che il successivo art. 1362 prevede, per un verso, che i locali destinati ai puniti di consegna di rigore hanno caratteristiche analoghe a quelle degli altri locali della caserma adibiti ad alloggio, escludendo per tali ragioni un'assimilabilità a strutture detentive e, per altro verso, che la disposizione prevede un mero potere di controllo dell'esecuzione della sanzione, senza consentire l'impiego di strumenti di restrizione di qualsiasi genere; inoltre la struttura della sanzione, più che concretare una misura restrittiva della libertà personale, viene a configurarsi come un mero obbligo giuridico, il cui mancato rispetto può eventualmente essere posto solo a fondamento di ulteriori interventi disciplinari dell'Amministrazione.”.

La massima è in accordo con il precedente pronunciamento della Corte Cost., sent. 406/2000 la quale aveva rilevato che l’assunto che attribuisce alla consegna di rigore un contenuto afflittivo omologo alla sanzione penale della reclusione militare, (incidendo, al pari di essa, su aspetti essenziali della libertà individuale), “non corrisponde, in effetti, ad una lettura pacifica, sostenendo una parte della dottrina che la consegna di rigore, lungi dal concretare una misura restrittiva della libertà personale, si tradurrebbe, alla luce dell’odierna configurazione normativa (art. 14, comma 5, della legge 11 luglio 1978, n. 382), in un mero obbligo giuridico”. Leggi Sentenza