MASSIMA: L’istituto dell’accesso civico, che costituisce uno strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa (cfr. art. 1 D.lgs. 33/2013, come modificato dall’art. 2 D.lgs. 97/2016), “non può essere utilizzato in modo disfunzionale rispetto alla predetta finalità ed essere trasformato in una causa di intralcio al buon funzionamento dell’amministrazione. La valutazione dell’utilizzo secondo buona fede va operata caso per caso, al fine di garantire – in un delicato bilanciamento – che, da un lato, non venga obliterata l’applicazione dell’istituto, dall’altro lo stesso non determini una sorta di effetto “boomerang” sull’efficienza dell’Amministrazione”.

In tale ottica, una manifestazione sovrabbondante, pervasiva e, in ultima analisi, contraria a buona fede dell’istituto dell’accesso generalizzato non può essere consentita; così come suggeriscono le Linee Guida dell’ANAC che, in particolare stigmatizzano le “richieste massive”.

Tali richieste massive (che debbono essere rigettate con adeguata motivazione), risultano essere in violazione del principio di buona fede ed in limine all’abuso del diritto. Leggi sentenza