Il nuovo tributo sui servizi comunali indivisibili, è la componente della Iuc destinata a finanziare i costi per l'illuminazione, la manutenzione delle strade, il verde pubblico, eccetera.Di fatto la Tasi sostituisce la maggiorazione sulla Tares (30 centesimi a metro quadro), che i contribuenti hanno versato entro il 24 gennaio scorso, solo che ora la base imponibile non è più legata alla superficie degli immobili. La disciplina del tributo presenta però elementi comuni sia all'Imu che alla Tari (la componente sui rifiuti), circostanza che ne rende particolarmente difficile la piena comprensione. In primo luogo la Tasi si basa sul valore catastale degli immobili e quindi assume i connotati di un'addizionale Imu, anche se applicabile fino a un tetto massimo. In secondo luogo permangono alcune incertezze sull'individuazione dell'oggetto da tassare. La legge di stabilità 2014 fa riferimento ai «fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale» e alle «aree scoperte» nonché a «quelle edificabili». Manca invece un espresso riferimento ai terreni agricoli, che attraverso un ragionamento logico deduttivo dovrebbero ritenersi tassabili poiché rientranti nelle aree scoperte non edificabili. Ma l'Economia, nelle risposte a Telefisco, ritiene non applicabile la Tasi ai terreni agricoli. Sarebbe però necessario un intervento del legislatore anche sulle diverse disposizioni più ispirate ad un prelievo sui metri quadri degli immobili (Tari) che al valore catastale degli stessi (Imu). Infatti, oltre all'improprio riferimento alle «aree scoperte», vengono utilizzati concetti («aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali», «aree comuni condominiali») al di fuori dagli schemi dell'Imu e più vicini alla Tari, come se la Tasi fosse un'addizionale della Tari. Inoltre, non si comprende perché nel regolamento Tasi il comune deve tenere conto delle "superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa", previsione paradossalmente assente nella disciplina della tassa rifiuti. Va inoltre chiarita l'individuazione dei casi di esenzione dal pagamento della Tasi, escludendo la possibilità di estendere le stesse fattispecie di esonero previste per l'Imu. D'altronde il presupposto della Tasi è il possesso o la detenzione di fabbricati o aree "a qualsiasi uso adibiti", quindi la legge non prevede alcuna esenzione. Conseguentemente tutti gli immobili esonerati dall'Imu (fabbricati posseduti da enti pubblici, Onlus, enti religiosi, fabbricati rurali strumentali, eccetera) rientrano invece nel campo di applicazione della Tasi. Andrebbero semmai esclusi dall'imposizione solo i fabbricati di categoria E (immobili a destinazione particolare: stazioni, cimiteri, chiese, eccetera), dal momento che la disciplina Imu non detta alcun criterio per la quantificazione della base imponibile.

FONTE: IL SOLE 24 ORE; www.civicasrl.it