Scaduto da poco il termine per il pagamento della mini Imu e della maggiorazione Tares, occorre già pensare ai prossimi adempimenti fiscali sulla casa.

Per il momento le uniche date certe sono il 16 giugno e il 16 dicembre 2014, rispettivamente per l'acconto e il saldo dell'Imu 2014, mentre per la Tari e la Tasi i termini di versamento saranno decisi dai comuni entro il prossimo 28 febbraio, salvo proroghe. Nel frattempo sarà opportuno verificare se il saldo dell'Imu 2013 è stato effettuato correttamente, considerate tutte le variabili intervenute nel 2013, mini Imu compresa. L'anno appena trascorso è stato infatti caratterizzato da grandi incertezze sulla fiscalità immobiliare ed ha visto l'introduzione di nuovi casi di esonero o di fattispecie assimilate alla prima casa, a partire dal 1° luglio 2013. Circostanza che potrebbe aver comportato la necessità di effettuare il conguaglio sul primo semestre entro il 16 dicembre 2013 (abitazioni del comparto sicurezza, comodati, fabbricati "merce", terreni agricoli di soggetti non coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali eccetera). Il contribuente potrà comunque regolarizzare la propria posizione attraverso il pagamento dell'importo residuo entro il 16 giugno 2014, senza interessi e sanzioni (comma 728 legge 147/2013). Sanatoria che invece non scatta nel caso di omesso versamento della mini Imu, dato che la norma si riferisce agli "insufficienti" versamenti e non può essere interpretata estensivamente, trattandosi di un'eccezione alla regola generale.

La situazione si è tuttavia complicata in sede di conversione del Dl 133/2013, con l'anticipazione del termine al 24 gennaio 2014. Probabilmente l'intento era di stoppare le pretese di rinviare i termini di pagamento della mini Imu, altrimenti la disposizione non sarebbe stata inserita nel decreto avente lo stesso oggetto. Si tratta però della medesima fattispecie contenuta nella legge di stabilità 2014 (ad eccezione dei termini diversi), quindi non potrebbe riguardare la mini Imu ma solo chi ha effettuato pagamenti insufficienti dell'Imu 2013 (seconde case, capannoni eccetera). Così però si finisce per rimettere in discussione il termine di giugno già disposto dalla legge di stabilità, creando l'ennesimo corto circuito legislativo. L'errore dovrebbe essere sanato con una modifica da inserire in sede di conversione del decreto Milleproroghe.

Scaduti i termini, si potrà comunque pagare in ritardo con l'aggravio di una piccola penale, prima che l'ente scopra la violazione. Si versa quindi l'importo dovuto con l'aggiunta di una sanzione del 3% o al 3,75% se il versamento viene effettuato rispettivamente entro un mese oppure entro il termine di presentazione della dichiarazione (tesi ministeriale) o entro un anno dalla violazione. Alla sanzione ridotta devono poi aggiungersi gli interessi legali, che dal 1° gennaio 2014 sono scesi all'1% su base annua.

FONTE: IL SOLE 24 ORE; www.civica srl.it