La controversa natura giuridica della confisca ex art. 12, legge 7 agosto 1992, nr. 356, anche alla luce dell’ultima Direttiva 3 aprile 2014, nr. 2014/42/UE, del Parlamento Europeo e del Consiglio.

                                                                    Di Antonino Faone

Quella della natura giuridica della confisca prevista dall’art. 12-sexies è una questione molto discussa in dottrina.

Essa si imbatte continuamente in un “muro” giurisprudenziale piuttosto granitico, che considera tale strumento ablatorio una misura di sicurezza atipica con funzione dissuasiva, strutturata in maniera affine all’omologa misura di prevenzione patrimoniale, al punto da assolvere anche a funzioni general-preventive.

Fra gli studiosi del fenomeno, oltre a registrarsi un orientamento in linea con la giurisprudenza, si distinguono alcune autorevoli impostazioni che riconducono la misura ablatoria ora nell’alveo delle pene (accessorie), ora nell’alveo di un tertium genus di natura ibrida ed affine ad una misura di prevenzione.

E’ una questione di non mero rilievo teorico, atteso che, a seconda che si inquadri l’istituto nell’ambito delle pene (accessorie) o delle misure di sicurezza, cambia il parametro normativo di riferimento sia penale che costituzionale.

Le pene, infatti, hanno alla base la colpevolezza e, dunque, i principi di cui all’art. 27, co. 1 e 2 Cost.; le misure di sicurezza, invece, presuppongono la pericolosità dell’individuo e costituzionalmente hanno come referente l’art. 25, co. 3, Cost., con effetti sul piano pratico della loro applicabilità ben diversi rispetto alle pene accessorie[1].LEGGI TUTTO 

 

Informazioni aggiuntive